Riepilogo Covid-19 secondo quanto disposto dal Governo
Non so tu ma, nella convulsa produzione di normative di questi giorni, stiamo rischiando di perderci.
Con questo articolo di riepilogo emergenza Covid-19, speriamo di esserti utile, cercando di fare un po’ di ordine.
Quali sono le aziende che possono lavorare?
Ieri il MISE – Ministero Dello Sviluppo Economico ha emanato un Decreto Ministeriale (consultalo qui), in vigore da subito e che ha modificato l’Allegato 1 del DPCM del 22/03/2020. Il nuovo allegato elenca le attività economiche che, in base al Codice Ateco, possono proseguire la propria attività, nonostante le restrizioni adottate contro il diffondersi del COVID-19.
Quali aziende, non rientranti nell’allegato, possono lavorare previa comunicazione al Prefetto?
Come già indicato nei giorni scorsi (e meglio descritto in questo riepilogo emergenza Covid-19) le imprese non rientranti nell’elenco di cui sopra potranno proseguire la propria attività se:
- rientrano nella in filiera di aziende comprese nel nuovo elenco;
- lavorano con imprese straniere di settori ritenuti essenziali (farmaceutico e alimentare);
- esercitano attività da ritenersi funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali;
- svolgono attività con impianti a ciclo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo per cose e persone.
Per i casi sopra descritti le aziende devono preventivamente comunicare tale condizione alla Prefettura della provincia dove è collocata l’unità produttiva (scarica qui il modello comunicazione).
Cosa devono fare le attività produttive non presenti nelle casistiche precedenti?
Le restanti aziende potranno lavorare sino al 28 marzo (compreso) per terminare le lavorazioni in corso e non procrastinabili. La restrizione si intende applicata sino al giorno 3 aprile, ma non si esclude un prolungamento delle stesse. È consentito ai responsabili dell’impresa l’accesso all’azienda per motivi di sicurezza, controllo e adempimenti urgenti, mediante autocertificazione (scarica il modulo aggiornato).
Il DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 – emanato dal Presidente Della Repubblica (consultalo qui)
Sempre il 25 Marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 25 marzo 2020 n.19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il Decreto si prefigge lo scopo di mettere ordine sulla materia, cercando di coordinare e armonizzare tutta la produzione precedente, sia a livello nazionale che regionale.
In sintesi:
- Articolo 1 – riepiloga e riordina le varie misure restrittive in atto;
- Articolo 2 – conferma il metodo di legiferare sin qui utilizzato e le date previste di applicazione;
- Articolo 3 – entra nel merito dei rapporti con le regioni, confermando che possono intervenire secondo necessità, anche introducendo “misure ulteriormente restrittive (…) ma senza incidere sulle attività produttive, né su quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale”. In pratica, pare di capire che, lo Stato si riserva, in via esclusiva, l’adozione di provvedimenti restrittivi nei confronti delle “attività produttive.
Si interviene anche sui poteri dei sindaci che “non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali”. - Articolo 4 – depenalizza la violazione delle misure restrittive, prevedendo pesanti sanzioni amministrative. Sono altresì depenalizzate le migliaia di denunce già presentate in queste settimane per la violazione delle citate misure restrittive (comma 8).
Il team VED è operativo e se hai dubbi o bisogno di chiarimenti chiamaci.
Buona giornata,
Vittorio Rota
Consulente, Formatore e Responsabile Servizi di Sicurezza, Igiene e Controllo di Gestione