Coronavirus: estratto Decreto Legge “Cura Italia”

Marzo 16, 2020 VED Consulting

Coronavirus: estratto Decreto Legge “Cura Italia”

Finalmente approvato dal Governo il nuovo Decreto Legge “Cura Italia”, per affrontare l’emergenza Coronavirus.

Un’emergenza che ancora non accenna a ridimensionarsi, quella del Coronavirus che, di ora in ora, impone urgenti interventi organizzativi ed economici su scala mondiale.
E così, dopo i grandi sacrifici chiesti a tutti noi cittadini (che stiamo dimostrando forte senso di responsabilità) il Governo ha appena varato il nuovo DL “Cura Italia” per far fronte non solo all’emergenza sanitaria, ma anche al grave impatto economico che l’alta viralità del COVID-19 sta fortemente compromettendo.

ECCO UN BREVE ESTRATTO DEL NUOVO DL “CURA ITALIA”

FISCO

Sospensione dei versamenti: (comma 2 articolo 57 DL bozza + imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, aziende con sede nella cd prima zona rossa)

È sospeso il versamento delle ritenute d’acconto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Sospensione termini ed adempimenti

È sospeso ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Crediti d’imposta per botteghe e negozi

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).

Crediti d’imposta per sanificazione ambienti di lavoro 

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 €. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di Euro per l’anno 2020. 

Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori

  • Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
  • Sono, altresì, sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all’articolo 11 dello Statuto dei Diritti del Contribuente. 

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Nuovo trattamento cassa integrazione ordinaria

È previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario in sostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali in favore di:

  • Aziende che, alla data di entrata in vigore del DL 23/02/2020 n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario.
  • Aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà.

Nuova cassa integrazione in deroga

Le Regioni possono autorizzare una cassa di integrazione salariale in deroga in favore delle imprese per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto.

Indennità professionisti, CO.CO.CO, lavoratori dello spettacolo e lavoratori agricoli

Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23/02/2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data e, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 600 Euro. 

Proroga termine della domanda di disoccupazione agricola

Il termine per la domanda di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande in competenza 2019, al giorno 01/06/2020. 

Bonus 100 Euro ai lavoratori dipendenti che non possono aderire allo smart working

  • Per i lavoratori dipendenti che non potranno aderire allo smart working, e che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore ad Euro 40.000 spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 Eeuro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese;
  • I datori di lavoro corrisponderanno il premio nella busta paga di aprile e potranno compensare questo importo con lo stesso meccanismo già previsto per il bonus Renzi entro il giorno 16 del mese di maggio.

 

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

 Lavoro agile

  • Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.
  • I datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in centri riabilitativi chiusi dal provvedimento. Qualora il familiare con disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata, salvo che questo sia incompatibile con le caratteristiche dell’impresa.
  • Il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.
  • Congedi ed indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato a decorrere dal 05/03/2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni. In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 Euro, da utilizzare per prestazioni effettuate. 

Permessi retribuiti – L 104/92

  • Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’art. 33, comma 3, della legge 05/02/1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.
  • Sorveglianza attiva lavoratori settore privato.

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. 

 

MISURE STRAORDINARIE PER PMI 

Requisizioni

Fino al 31 luglio 2020, la protezione civile potrà autorizzare la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria. Nonché per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, o per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia. 

Fondi alle imprese per produrre mascherine

Per la gestione dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza, è consentito produrre mascherine chirurgiche in deroga alle vigenti norme.

Misure di sostegno per le PMI

Le PMI potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati per:

  • le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29/02/2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30/09/2020;  
  • i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30/09/2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30/09/2020 alle medesime condizioni;  
  • i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30/09/2020 è sospeso sino al 30/09/2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. E’ facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. 

Fondo di garanzia centrale PMI

Per 9 mesi dal provvedimento, lo stato fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di Euro volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso. 

Supporto alle liquidità delle imprese

In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’80% dell’esposizione assunta. 

 

In attesa della pubblicazione completa del DL “Cura Italia” sulla Gazzetta Ufficiale, scopri altri contenuti dell’estratto pubblicato qui da Ansa.

Grazie e buon lavoro,
Elena Signorelli
Consulente Controllo di Gestione

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