Visite mediche per lavoratori minorenni

Luglio 26, 2024 VED Consulting

Visite mediche per lavoratori minorenni

Approfondiamo la questione visite mediche per lavoratori minorenni

Per sapere come affrontare le visite mediche per lavoratori minorenni, riprendiamo quanto indicato nell’articolo 42 del Decreto Legge n.69/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/2013 che, a suo tempo, ha abrogato l’obbligo di certificazione di idoneità al lavoro per adolescenti e bambini adibiti ad attività non rischiose, fatti salvi, tuttavia, gli obblighi di certificazione previsti dal Dlgs 81/2008.

L’ articolo 8 comma 5, della legge 977/1967 (che non è stato abrogato dal successivo intervento della legge 98/2013) mantiene però in capo al medico del SSN l’obbligo di comunicare eventuali prescrizioni al lavoro, sia in relazione alle attività lavorative ordinarie, sia in relazione alle attività inibite ma concesse in deroga per attività formativa e di istruzione.
Pertanto risulta che il minore debba essere sottoposto a visita medica preventiva, ma che il medico non sarà tenuto a rilasciare il giudizio di idoneità, solo a comunicare eventuali prescrizioni al lavoro.

Ecco quindi le casistiche su come gestire le visite mediche per lavoratori minorenni:

1° caso
L’impresa ha incaricato un medico competente e la mansione svolta dal minore è soggetta a sorveglianza sanitaria: 
il datore di lavoro richiede al medico competente di visitare il minore e rilasciare il certificato di idoneità sanitaria alla mansione.

2° caso
L’impresa ha incaricato un medico competente ma la mansione svolta dal minore non è soggetta a sorveglianza sanitaria:
il datore di lavoro richiede la disponibilità al medico competente di visitare il minore senza rilascio di certificato di idoneità sanitaria alla mansione. Qualora il medico non fosse disponibile, il datore di lavoro può:

  • chiedere ai genitori del minore di rivolgersi al medico curante*

oppure

  • rivolgersi direttamente all’Unità Ospedaliera Medicina del Lavoro per il rilascio della valutazione di idoneità psico-fisica al lavoro ai sensi dell’art.5 L.300/70.

3° caso
L’impresa non ha incaricato un medico competente in quanto le mansioni svolte non sono soggette a sorveglianza sanitaria: 
il datore di lavoro avrà la responsabilità di:

  • chiedere ai genitori del minore di rivolgersi al medico curante*

oppure

  • rivolgersi direttamente all’Unità Ospedaliera Medicina del Lavoro per il rilascio della valutazione di idoneità psico-fisica al lavoro ai sensi dell’art.5 L.300/70.

 * Precisiamo che il medico curante potrebbe non essere disponibile in quanto la materia è confusa e non sono chiari gli strumenti che dovrebbe utilizzare.

 

Per ogni eventuale dubbio sulla questione relativa le visite mediche per lavoratori minorenni, contatta i nostro team:

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