Coronavirus: aggiornamenti DPCM del 01/03/20

Marzo 2, 2020 VED Consulting

Coronavirus: aggiornamenti DPCM del 01/03/20

CORONAVIRUS
Ecco le misure in vigore con il DPCM del 01/03/20

Le notizie sul tema Coronavirus ormai si rincorrono, per questo  abbiamo pensato di riassumere alcuni punti estrapolati dal  Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri (DPCM 01/03/20), che riteniamo di particolare interesse per gli imprenditori.

REGIONE LOMBARDIA, EMILIA ROMAGNA, VENETO
PROVINCE DI PESARE E URBINO E SAVONA

ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE, BAR E PUB

Secondo il DPCM del 01/03/20 è possibile lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere. Tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori devono essere messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

 ATTIVITÀ COMMERCIALI (diverse da quelle al punto precedente)

Apertura delle attività commerciali condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori.

SCUOLE ED ISTITUTI EDUCATIVI

Sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani. Ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

RIUNIONI ED INCONTRI

Privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto. Con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.

MANIFESTAZIONI ED EVENTI IN LUOGO PUBBLICO O PRIVATO

Sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato. Ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose.

MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA

Apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone. Tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

SOLO PER LA REGIONE LOMBARDIA E PROVINCIA DI PIACENZA
(oltre quanto precedentemente scritto riguardo il DPCM 01/03/20)

PALESTRE, CENTRI SPORTIVI, CENTRI TERMALI E BENESSERE

Il DPCM del 01/03/20 segnala anche la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali. Fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

 

NELLE PROVINCE DI BERGAMO, LODI, PIACENZA, CREMONA
(oltre quanto precedentemente scritto 
riguardo il DPCM 01/03/20)

Chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari.

 

MISURE VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE DA ESPORRE PRESSO TUTTI GLI AMBIENTI APERTI AL PUBBLICO LE SEGUENTI INDICAZIONI

 MISURE IGIENICHE DA RISPETTARE SECONDO QUANDO INDICATO NEL DPCM del 01/03/20

  1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri  luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
  2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
  3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
  4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
  5. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
  6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol.
  7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

IN TUTTI I LOCALI APERTI AL PUBBLICO

In tutti i locali aperti al pubblico sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.

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