Prevenzione incendi nei condomini

Maggio 21, 2019 VED Consulting

Prevenzione incendi nei condomini

Quali sono le novità in materia di prevenzione incendi nei condomini?

Forse non tutti se lo ricordano, anche perché sono trascorsi ormai 2 anni da quel terribile fatto di cronaca che, purtroppo, richiamò l’attenzione sulla prevenzione incendi.
Ma fu proprio il 14 luglio 2017 che, a Londra, esplose un terribile incendio nella Grenfell Tower, in cui persero la vita ben 72 persone.

Una tragedia immane, soprattutto se si pensa che, molto probabilmente, la causa fu imputabile proprio ad una cattiva manutenzione dell’immobile stesso.

Non vorremmo mai leggere simili notizie! Ma anche se in certi casi è ormai troppo tardi, è fondamentale imparare dagli errori e apportare immediatamente correttivi anche legislativi, affinché chi di dovere sappia sovrintendere e gestire le proprie responsabilità, anche nella prevenzione incendi.

Come interviene il Ministero dell’Interno?

Forse anche alla luce di quanto accaduto a Londra, il Ministero dell’Interno ha recentemente emanato il Decreto 25/01/2019  pubblicato sulla G.U.  05/02/2019, n. 30, con le specifiche “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987 n. 246, concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” (per consultare il Decreto 👉 clicca qui). 

Tutti gli edifici di nuova costruzione e destinati ad abitazione, di altezza superiore a 12 metri, ovvero i condomini di circa 4 piani, dovranno dotarsi di un piano per la gestione della sicurezza antincendio entro 1 anno a partire dal 6 maggio 2019.

Mentre per gli edifici già esistenti bisognerà adeguarsi rispettando le seguenti scadenze:

  • 1 anno (maggio 2020) per l’adozione delle disposizioni antincendio e di quelle che possano garantire l’esodo in caso di incendio in totale sicurezza.
  • 2 anni (maggio 2021) per l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.

Gli amministratori di condominio dovranno elaborare un piano di emergenza che gli occupanti riceveranno ed attueranno in caso di necessità.

Il Decreto Ministeriale prevede un ulteriore obbligo per gli edifici ad uso civile di altezza superiore a 24 metri, ovvero di circa 8 piani, che dovranno prevedere misure contro:

  • la propagazione di un incendio in facciata, sia che questo abbia origine all’interno che all’esterno dell’edificio;
  • la caduta di parti di facciata durante un incendio.

Cosa possiamo fare noi cittadini?

Innanzitutto ESSERE INFORMATI!
Gli amministratori condominiali hanno enormi responsabilità in tal senso, ma non sempre sono supportati da un’adeguata e soprattutto tempestiva in-formazione.
E comunque, chiunque abiti in un condominio, anche come semplice inquilino, ha la responsabilità di conoscere gli adempimenti che l’amministratore deve rispettare. E, laddove necessario, richiamare l’attenzione sulle eventuali mancanze.

Perché prevenire sarà sempre meglio che curare.

Sei un amministratore condominiale?

Se vuoi approfondire l’argomento scrivi a brunella.baldis@vedconsulting.it

 

Dott.ssa Brunella Baldis
Consulente su Sicurezza del Lavoro e Igiene degli Alimenti

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