Quando e come dobbiamo gestire le visite mediche obbligatorie?
Come se non bastassero già tutte le pratiche relative a corsi obbligatori, corsi sulla sicurezza, etc.!!!
Tra le tante incombenze che un datore di lavoro deve gestire, nell’assunzione di un nuovo dipendente di minore età, ci sono anche le visite mediche obbligatorie preventive.
O meglio… c’erano!
Infatti non molti sanno che le visite mediche obbligatorie preventive NON sono obbligatorie per tutti i lavoratori di minore età. Anche se, come è ovvio che sia, questa regola vale solo per le lavorazioni NON a rischio, ed è stata soppressa dall’art.42, comma 1, lettera B del D.Lgs. 69/2013.
Tali visite permangono obbligatorie al momento dell’assunzione di minorenni adibiti a lavorazioni per le quali la Valutazione dei Rischi (art.28 del D.Lgs. 81/2008) ha evidenziato dei rischi per la salute del lavoratore. In questi casi permane l’obbligo della sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art.41 del D.Lgs. 81/2008.
Un’ultima precisazione riguarda il rischio derivante da esposizione a rumore, poiché il D.Lgs. 262/2000 ha esteso l’obbligo della sorveglianza sanitaria anche a questo ambito.
Per i minori la cui esposizione quotidiana personale è compresa tra gli 80 e gli 85 dBA, il datore di lavoro dovrà rivolgersi al medico competente aziendale o incaricarne uno appositamente, per l’effettuazione della specifica visita medica.
Insomma: la salute di tutti i lavoratori, i minorenni soprattutto, è e deve restare una priorità per qualunque datore di lavoro. Ma se c’è la possibilità di evitare azioni eccessivamente vincolanti o poco pertinenti il proprio settore merceologico… perché no?
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